TORNEO DELLE REGIONI- 
STAGIONI SPORTIVE 2005/2006 e 2006/2007

La Lega Nazionale Dilettanti indice per le stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007 la 46.a  edizione del “Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresentative Regionali “Juniores”, Calcio Femminile e Calcio a Cinque.

Nella Stagione sportiva 2005/2006 si svolgeranno le fasi di qualificazione in ciascuna delle tre Aree geografiche, NORD (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige e Veneto), CENTRO (Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria) e SUD (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, e Sicilia).

Nella stagione sportiva 2006/2007 si svolgerà, a Roma, la fase finale tra le Rappresentative Regionali classificatesi al primo ed al secondo posto nelle fasi di qualificazione disputate in ciascuna Area geografica, per ognuna delle discipline previste, Juniores, Calcio Femminile e Calcio a Cinque.

 

ART. 1 – PARTECIPAZIONE

 

Le Rappresentative dovranno essere così composte:

a)    JUNIORES

Da un massimo di 20 calciatori, nati dal 1° Gennaio 1987 e comunque di età non inferiore ai 15 anni, anagraficamente compiuti, per la stagione sportiva 2005/2006; Da un massimo di 20 calciatori, nati dal 1° Gennaio 1988 e comunque di età non inferiore ai 15 anni, anagraficamente compiuti, per la stagione sportiva 2006/2007.

A nessun titolo è ammessa la partecipazione di calciatori fuori quota.

Non è consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società che disputano i Campionati Nazionali e partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve”, o “Under 21”, o “Juniores”. Non è, altresì, consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società professionistiche e con Società dei Campionati Nazionali della L.N.D. trasferiti a titolo temporaneo a Società partecipanti ai Campionati dilettantistici regionali e/o provinciali.

 

b)    CALCIO FEMMINILE

Da un massimo di 20 calciatrici, nate dal 1° Gennaio 1982 e comunque di età non inferiore ai 14 anni, anagraficamente compiuti, per la stagione sportiva 2005/2006; Da un massimo di 20 calciatrici, nate dal 1° Gennaio 1983 e comunque di età non inferiore ai 14 anni, anagraficamente compiuti, per la stagione sportiva 2006/2007.

Non è consentito l’impiego di calciatrici tesserate con Società che disputano i Campionati Nazionali e partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve” o “Juniores”.

 

 

 

c)     CALCIO A CINQUE

Da un massimo di 12 calciatori, nati dal 1° Gennaio 1983 e comunque di età non inferiore ai 15 anni, anagraficamente compiuti, per la stagione sportiva 2005/2006; Da un massimo di 12 calciatori, nati dal 1° Gennaio 1984 e comunque di età non inferiore ai 15 anni, anagraficamente compiuti, per la stagione sportiva 2006/2007.

Non è consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società che disputano i Campionati Nazionali e partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve” o “Under 21” o “Juniores”.

 

ART. 2 – TESSERAMENTO CALCIATORI

I calciatori e le calciatrici dovranno essere tesserati, nelle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati organizzati dai Comitati Regionali.

I Presidenti dei Comitati Regionali medesimi sono personalmente responsabili della posizione dei calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.

 

ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

 

La manifestazione si svolgerà in due fasi, di qualificazione nella stagione sportiva 2005/2006, e di finale nella stagione sportiva 2006/2007, ed è articolata in base alle modalità che seguono comuni alle tre attività (Juniores, Calcio Femminile e Calcio a Cinque).

 

ART. 4 SVOLGIMENTO FASE DI QUALIFICAZIONE

 

La regolamentazione dello svolgimento delle gare viene demandata alla autonoma determinazione ed al coordinamento di ciascuna delle tre Aree geografiche, le quali organizzeranno per proprio conto un singolo raggruppamento, tenendo conto che alla L.N.D. dovranno essere comunicate le Rappresentative qualificate alla fase finale di ciascuna Area e per ognuna delle tre attività interessate entro e non oltre il 30 giugno 2006.

 

ART. 5 FASE FINALE

 

Si qualificano alla fase finale, che si svolgerà a Roma nel periodo pasquale del 2007, le Rappresentative prime e seconde classificate in ciascun raggruppamento di Area per ognuna disciplina interessata. Dette Rappresentative verranno suddivise, per sorteggio, in due triangolari per ciascuna disciplina e si incontreranno fra loro in gare di sola andata.

Le Rappresentative classificate al primo posto in ciascuno dei due triangolari disputeranno la gara di finale per l’aggiudicazione della 46.a edizione del TORNEO DELLE REGIONI. La vincente nella Categoria Juniores acquisirà il diritto di partecipazione alla U.E.F.A. Region’s Cup del biennio 2007-2009, in rappresentanza dell’Italia.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLA FASE FINALE

 

Il concentramento finale si svolgerà a Roma, a cura della Lega nazionale Dilettanti, con le modalità che saranno ufficialmente rese note con comunicato pubblicato a parte).

 

ART. 7 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE

 

Le gare della 46.a edizione del Torneo delle Regioni si disputeranno in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno per l’attività Juniores e Calcio Femminile, ed in due tempi di durata pari a trenta minuti ciascuno per l’attività di Calcio a Cinque. Le graduatorie delle fasi di qualificazione e della fase finale verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti:

 

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p. 1 – SCONFITTA p. O

 

a)    Fase di qualificazione

 

Sono qualificate le Rappresentative che si classificano al primo ed al secondo posto in ciascuna delle tre Aree e per ognuna delle attività previste.  In caso di parità di punteggio fra due Rappresentative, per determinare la vincente si terrà conto nell’ordine:

 

-    dell’esito dei confronti diretti;

-         della migliore differenza reti;

-         del maggior numero di reti segnate;

-         del sorteggio.

 

In caso di parità di punteggio tra tre o più Rappresentative, per determinare la vincente si terrà conto nell’ordine:

-         della migliore differenza reti;

-         del maggior numero di reti segnate;

-         del sorteggio

 

ARTICOLO 8 – GARE DI FINALE (FASE FINALE)

 

Le gare di finale relative alla fase organizzata dalla L.N.D. a Roma, nel periodo pasquale del 2007, saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno per le attività di Juniores e Calcio Femminile, ed in due tempi della durata pari a trenta minuti ciascuno per l’attività di Calcio a Cinque. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all’effettuazione dei due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore, fatta salva la particolare regolamentazione vigente in materia per l’attività di Calcio a Cinque.

ART. 9 – SOSTITUZIONE CALCIATORI

 

Nel corso di tutte le gare della 46.a edizione del Torneo delle Regioni è consentita la sostituzione di cinque calciatori o calciatrici, indipendentemente dal ruolo, fatta salva la particolare regolamentazione vigente in materia per l’attività di Calcio a Cinque.

 

ART. 10 – UTILIZZO CALCIATORI STRANIERI

 

E’ consentito l’inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative, e l’impiego in campo, di un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice nel caso dell’attività di Calcio Femminile, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 40, comma 11, delle N.O.I.F..

 

ART. 11 – DISCIPLINA SPORTIVA

 

Per la fase di qualificazione, la Disciplina Sportiva è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale che assume l’organizzazione ed il coordinamento delle gare relative all’Area di propria appartenenza. Per la fase finale la Disciplina Sportiva è demandata agli Organi Disciplinari della Lega Nazionale Dilettanti. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

-         i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva;

-         l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;

-         le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo;

-         nell’ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l’intera durata fissata dall’Organo Giudicante. Per la sola fase di qualificazione, le squalifiche a termine non possono essere superiori alla durata della medesima fase. Ulteriori provvedimenti disciplinari saranno assunti dall’Organo Disciplinare della L.N.D., al quale dovrà essere trasmessa per competenza la relativa documentazione. Le decisioni del Giudice Sportivo della L.N.D. potranno essere impugnate alla Commissione Disciplinare della Lega medesima;

-         le ammonizioni residuate al termine della fase di qualificazione vengono azzerate per la fase finale del Torneo;

-         gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare,  dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte - al Giudice Sportivo competente entro un’ora dal termine degli incontri medesimi.

ART. 12 – ARBITRI DELLE GARE

 

Per tutte le gare del Torneo, gli Arbitri e gli Assistenti verranno designati dalla CAN D. La Regione di provenienza sarà diversa da quella di appartenenza delle Rappresentative antagoniste, nel rispetto, altresì, del principio della viciniorità.

 

 

ART. 13 – ELENCHI DEI CALCIATORI DELLE RAPPRESENTATIVE PARTECIPANTI ALLA FASE FINALE

 

Gli elenchi nominativi  dei calciatori  e delle calciatrici partecipanti alla fase di qualificazione, e successivamente alla fase finale, dovranno essere trasmessi al Comitato Organizzatore (nel primo caso), ed alla L.N.D. (nel secondo caso) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio delle rispettive fasi. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita  dei singoli calciatori e delle singole calciatrici, nonché il numero di maglia assegnata a ciascuno dei medesimi per l’intera durata delle rispettive fasi. Solo i calciatori e le calciatrici compresi in detti elenchi potranno prendere parte alle gare del Torneo. Nella distinta da consegnare all’arbitro prima dell’inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori e le calciatrici che compongono la rosa delle singole Rappresentative.

 

 

ART. 14 – VARIE

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

 

 

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