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TUTTO
QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUGLI SVINCOLI Sembra
paradossale parlare di svincoli o modalità di svincolarsi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa europea sul vincolo
dei calciatori. Poiché tale normativa, che è stata “limata” dalla FIGC con il progressivo avvicinarsi dell’età minima che i calciatori devono avere per svincolarsi, vogliamo comunque vedere qui, in sintesi, come un calciatore potrebbe svincolarsi a fine stagione e come possono le società trattenere il proprio tesserato, il tutto dettato dai regolamenti interni della FIGC.
Innanzitutto
va premesso quali siano i tipi di svincolo ammessi La FIGC
prevede nove tipi di svincolo:
Esaminiamo
ora con maggior dettaglio questi casi. Uno dei più chiaccherati ma spesso non applicato correttamente è quello dello
Svincolo
per inattività del calciatore (Art.
109 NOIF)
Se
un calciatore vuole essere svincolato al termine della stagione in corso,
deve inviare domanda scritta con raccomandata AR alla società di
appartenenza, inviando copia sempre con raccomandata AR, al Comitato
Regionale competente ed allegando la ricevuta postale alla domanda inviata
alla società. Il tutto deve pervenire entro il 15
giugno dell’anno in corso. Ma per poter essere svincolato il
calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e non deve aver preso parte,
per motivi ad esso non imputabili, ad almeno
quattro gare ufficiali nella stagione in corso,
a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o
servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure
che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita
medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due
volte. Ma
la società per evitare lo svincolo ha le sue possibilità. Innanzitutto deve
essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del
calciatore e per ottenerla deve
richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel
caso il calciatore non la presentasse, la società deve contestare
l’inadempienza mediante raccomandata da spedire entro otto giorni dalle
date fissate per la presentazione del certificato. Il calciatore le potrà
respingere motivandole, con raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione
delle contestazioni. La mancata opposizione del calciatore preclude la
possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione. Inoltre
la società, sempre per mantenere vincolato il calciatore, e sempre
nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del
proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle
gare. Se il calciatore non si presentasse alle
convocazioni, la società deve inviare contestazione, con raccomandata
spedita entro otto giorni dalla data della convocazione. Le
contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni,
se il calciatore non le abbia motivatamente respinte, sempre con
raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione. Nel
caso in cui la società presenti opposizione alla richiesta di svincolo del
calciatore nei modi sopra descritti, deve farlo inviandola con raccomandata
AR, preannunciata da telegramma al Comitato regionale della FIGC competente,
entro otto giorni dal ricevimento della richiesta,
nonché inviare copia al calciatore. Se
invece la società non presentasse opposizione, il Comitato regionale
provvederà allo svincolo d’autorità all’apertura delle liste di
svincolo (normalmente 1-15 luglio). Si
precisa che le comunicazioni scritte fra gli interessati e FIGC possono
essere inoltrate anche tramite fax, posta
elettronica purché sia certo e provata la ricezione completa alla
controparte (Art. 34, comma 7, CGS).
Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l'annullamento del tesseramento. Per far ciò il calciatore deve inviare lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al Comitato regionale del Settore Giovanile e Scolastico e/o al Comitato Provinciale (inviando copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza). La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato. La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore. Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Provinciale competente, corredata dall'assenso della Società di appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento. Svincolo
per rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF) La
società che intende svincolare un proprio tesserato può farlo nei periodi
fissati dalle Leghe, normalmente in luglio e dicembre, compilando
l’apposito modulo inviato dai Comitati regionali competenti denominato
“lista di svincolo”. L’inclusione in detta lista di svincolo è
consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti. E’
possibile quindi che un calciatore venga tesserato entro il 30 novembre e
successivamente svincolato in dicembre. Dopo la chiusura di questa lista di
svincolo, denominata “suppletiva”, il calciatore può nuovamente
tesserarsi con un’altra società e in luglio essere nuovamente svincolato
da questa. Ovviamente
un calciatore tesserato a titolo temporaneo con una società non può essere
svincolato da questa. C’è però la possibilità che un
calciatore tesserato temporaneamente rientri alla propria società di
appartenenza, mediante rinuncia al vincolo temporaneo
da inviare, firmata dalle tre componenti (società cedente,
cessionaria e dal calciatore interessato), al Comitato regionale competente entro
l’inizio del secondo periodo dei trasferimenti. Ripristinato
così il vincolo precedente, la società può inserirlo nella successiva
lista di svincolo. Le
società hanno inoltre l’obbligo di comunicare la rinuncia la vincolo ai
propri calciatori, con raccomandata AR, da inviare entro il quinto giorno
successivo alla scadenza del termine dell’invio delle liste di svincolo
alla FIGC. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive che è normalmente lo stesso per i tesserati non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie.
Svincolo per decadenza I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell' articolo 94 ter delle NOIF.
Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.
Norma
transitoria Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2004.
Potranno avvalersi del diritto allo svincolo
per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del
precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002
e 2003 abbiano anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27°
anno di età.
Inattività
per rinuncia od esclusione dal campionato di una società (art. 110 NOIF) Se
una società non prende parte al campionato o ne venga esclusa o si ritiri,
tutti i calciatori sono svincolati d’autorità dalla data di comunicazione
della FIGC. Se
quanto sopra avviene a campionato iniziato, i calciatori svincolati possono
tesserarsi per altra società dopo la pubblicazione dei provvedimenti da
parte della FIGC. Non è possibile però
tesserarsi per altra società per i calciatori che hanno già disputato
anche una sola gara del girone di ritorno del campionato in cui partecipa la
società ritirata od esclusa. Se
una società della LND non svolge attività giovanili ufficiali
nell’annata sportiva in corso, i calciatori con essa tesserati che al 31
dicembre non hanno compiuto i 15 anni sono svincolati d’autorità ma
devono richiedere lo svincolo entro il 31 dicembre con raccomandata alla
società e copia al Comitato competente, includendo in quest’ultima la
ricevuta della raccomandata spedita alla società, chiedendo di essere
inclusi nella lista di svincolo. Il Comitato provvederà allo svincolo entro
15 giorni dalla data della raccomandata. I
calciatori di società che partecipano esclusivamente alle attività minori
(art. 58 NOIF), ad esempio campionato Juniores, al superamento dei limiti
d’età possono richiedere lo svincolo con i termini di cui sopra. E’
ovvio che se la società partecipa anche al campionato con la 1ª squadra,
questo diritto allo svincolo non esiste. I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti"hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico a cura dei Comitati per il Settore Giovanile e Scolastico con pubblicazione sui propri Comunicati Ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari che non consenta lo svolgimento dell'attività presso la Società titolare del tesseramento Svincolo
per accordo tra società e calciatore (art. 108 NOIF) La
norma è stata reintrodotta da questa stagione dopo un periodo di
accantonamento. In
sostanza alla firma della lista di trasferimento, o anche successivamente, il
calciatore può chiedere alla società che a fine stagione venga inserito in
liste di svincolo. Per fare ciò deve
sottoscrivere una richiesta, controfirmata dalla società, la quale deve
venir depositata presso il Comitato competente, a cura della società, entro
20 giorni dalla sottoscrizione, pena la nullità dell’atto. In
questo caso il calciatore verrà messo in lista di svincolo d’autorità da
parte della FIGC nel periodo previsto (luglio). Questo
è un accorgimento valido per i calciatori che dispongono del cosiddetto
“cartellino proprio” per tutelare il proprio diritto di tesserarsi con
qualsiasi società ad ogni anno, senza dipendere direttamente dalla società
che intrattiene il vincolo per la stagione in corso. Svincolo
per cambiamento di residenza del calciatore (art. 111 NOIF) Se
un calciatore trasferisce la propria residenza in comune di altra regione o
provincia non limitrofa a quella della precedente dichiarata all’atto
dell’ultimo tesseramento, ha la possibilità di
chiedere lo svincolo solo dopo un anno dall’effettivo cambio di residenza
oppure dopo 90 giorni se si tratta di calciatore minorenne ed il
trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare. Il
calciatore può richiedere lo svincolo alla Commissione Tesseramenti in
qualsiasi periodo dell’anno allegando la documentazione comprovante il
cambiamento di residenza e la ricevuta della raccomandata inviata anche alla
società di appartenenza quale copia della domanda. Svincolo tesseramento biennale (solo per calciatori "giovani") (art. 31 NOIF)
Il calciatore "giovane", vincolato con cartellino rosa di validità biennale può richiedere, ai sensi dell'art. 31 comam 3 delle N.O.I.F., l'annullamento del tesseramento con l'assenso della Società di appartenenza che ne autorizza lo svincolo, o per gravi e documentati motivi, anche senza il consenso della Società. Le richieste di annullamento del tesseramento biennale devono essere corredate dai seguenti documenti e devone essere inviate, per conoscenza, anche alla Società di appartenenza del calciatore: 1) lettera firmata dagli esercenti la potestà genitoriale; 2) eventuale lettera di assenso della Società di appartenenza; 3) originale del cartellino attestante il tesseramento o copia autenticata dal Comitato Provinciale di appartenenza; 4) copia della richiesta inviata alla Società di appartenenza del calciatore con relativa ricevuta della raccomandata. Per la richiesta di svincolo da parte del calciatore o dagli esercenti la potestà genitoriale, trascorsi 30 giorni dall'invio con lettera raccomandata A.R., non intervenendo controdeduzioni della Società cui è vincolato il tesserato, la Commissione Premi Preparazione emetter esito in favore del richiedente. Le richieste, a mezzo raccomandata, devone essere inviate, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, alla FIGC - Commissione Premi Preparazione - Corso Italia 35/b - 00198 ROMA; la decisione della Commissione è inappellabile.
Svincolo
per tesseramento quale tecnico (art. 112 NOIF) ABROGATO
Svincolo
per tesseramento quale dirigente di società (art. 112 bis NOIF) ABROGATO Svincolo
per stipula di contratto da professionista Art. 113 NOIF) Quando
un calciatore non professionista, al compimento del 19° anno di età,
stipula un contratto da professionista ottiene
automaticamente la qualifica di “professionista” e
lo svincolo dalla società dilettantistica se il contratto è
stipulato e depositato in Lega entro il 10 agosto oppure dopo il secondo
periodo dei trasferimenti (trasferimenti suppletivi con periodi fissati
annualmente). In quest’ultimo caso ci deve essere il consenso scritto
della società titolare del tesseramento. Per
i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, il nuovo tesseramento
e il cambiamento della qualifica decorrono dal 1° luglio successivo. Risoluzione
rapporto contrattuale per professionisti (Art. 117 NOIF) Quando
tra un calciatore e una società avviene la risoluzione del contratto, decade
il tesseramento del calciatore interessato a favore di quella società.
In una stessa stagione sportiva è ammesso risolvere il contratto
consensualmente solo una volta purché sia stato sottoscritto un accordo e
depositato in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto
assieme alla liberatoria delle parti. Ma alla
condizione che il calciatore non abbia disputato nella stagione gare di
campionato con la prima squadra. Dopo
la risoluzione del contratto il calciatore può tesserarsi nuovamente nella
stessa stagione sportiva rispettando i termini previsti annualmente. Il
calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista
nella stessa stagione e poi risolva consensualmente il contratto, può
richiedere un nuovo tesseramento da non professionisa
solo nella successiva stagione sportiva Nel
caso di risoluzione del contratto per morosità o inadempienza della società,
il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva con altra
società a condizione che si tratti di società di campionato o girone
diverso, anche se ha già preso parte a gare di campionato della prima
squadra. Il
calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista
nella stessa stagione e che poi ottenga la risoluzione per morosità o
inadempienza, non può tesserarsi per società dilettantistiche nella stessa
stagione sportiva, potrà farlo solo con la nuova stagione. Se
la risoluzione è dovuta a malattia od infortunio occorre ottenere
l’autorizzazione del Presidente Federale. Se
un calciatore professionista retrocede con la propria squadra dal campionato
di serie C2 a quello di serie D il suo contratto viene risolto ma il
tesseramento rimane con quella società. Assumerà lo status di non
professionista. In
tale ipotesi il calciatore può tesserarsi per altra società professionista
nella stagione successiva a
quella in cui si è verificata la retrocessione rimanendo così inalterata
la qualifica di professionista.
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