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RIPRISTINATO
L' ART. 108 DELLE N.O.I.F. - SVINCOLO PER ACCORDO
La
L.N.D. ha presentato una proposta al vaglio degli Organi preposti della
F.I.G.C. per il ripristino dell'art. 108 delle NOIF riguardante lo svincolo
per accordo fra calciatore e società abrogato alcuni anni fa. La FIGC ha
emesso parere favorevole al suo ripristino e questo è il testo del nuovo
art. 108 reso noto con Comunicato Ufficiale n. 83 della F.I.G.C. del
27.11.2001 ma pervenuto soltanto in questi giorni:
Art.
108 . Svincolo per accordo
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Le
Società possono convenire con i calciatori "non professionisti"
e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da
depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni
della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
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Lo
svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali
competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
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Le
parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi
depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro
trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della
L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.
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