SQUALIFICHE PER GARE DI PLAY-OFF

 

Nell'avvicinarsi dei play-off, il Presidente Federale ha disposto alcune abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per quanto riguarda le gare di Play-off in ambito regionale.

 

Ecco quanto è stato deliberato e pubblicato sul Comunicato Ufficialr n.74 della Lega Nazionale Dilettanti:

 

La procedura stabilita nell'art. 14 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva per le gare di Play-off della Lega Professionisti di Serie C è estesa alle gare di Play-off organizzate nell'ambito dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti, in particolare:

  1. le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off;

  2. le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del Campionato si scontano nelle gare di play-off. In pratica le squalifiche comminate in seguito a quarta ammonizione subita nell'ultima gara di campionato vanno scontate nel campionato successivo e non nei Play-Off. Mentre le squalifiche per espulsione si scontano nelle gare di Play-Off.

  3. nelle gare di play-off, la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6 del C.G.S. (leggi qui sotto)

Art. 17, comma 6  Codice Giustizia Sportiva

"La sanzioni della squalifica o della inibizione, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stessa stagione, le sanzioni della squalifica o della inibizione, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, n.1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte."

 

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