|
CAMPIONATO "JUNIORES" DILETTANTI
REGOLAMENTO - FASE NAZIONALE
Stagione Sportiva 2006 - 2007
ART. 1:
PARTECIPAZIONE
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2005/2006, la Fase Nazionale del Campionato "Juniores" Regionale riservato alle 19 squadre che avranno vinto la rispettiva Fase Regionale.
Entro e non oltre il 30 APRILE 2007 i singoli Comitati Regionali dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D. i nominativi delle società vincenti, e trasmettere le rispettive schede contenenti le altre necessarie notizie.
ART.2
LIMITI DI ETA'
Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 1988 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito l'impiego, in assoluto, di non più di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1986 in poi.
ART. 3
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le 19 squadre verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:
- tre raggruppamenti da tre squadre ciascuno (triangolari) - cinque raggruppamenti da due squadre ciascuno (gare di andata e ritorno)
Le otto squadre vincenti i singoli raggruppamenti disputeranno i quarti di finale incontrandosi, a gruppi di due, in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
Alle semifinali, che si svolgeranno con analoghe modalità, accederanno le quattro squadre che avranno superato il turno predetto.
Ai fini della composizione di tutti i raggruppamenti di cui sopra, si terrà conto della collocazione geografica delle sedi delle Società interessate alle singole fasi, oltrechè della facilità nei collegamenti.
La gara unica di finale, valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di Campione Juniores Regionali sarà disputata a Roma.
In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente, si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuale esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole del Gioco.
L'ordine di svolgimento delle gare della prima fase verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene sin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..
ART. 4
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita in qualsiasi momento la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.(art.74/1° comma delle N.O.I.F.)
ART. 5
DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari della L.N.D..
Considerato che la manifestazione si svolge in ambito nazionale ed è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 40, 41, e 42 del medesimo Codice.
Ciò premesso, dovranno essere osservate le seguenti modalità e procedure:
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo della L.N.D. in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili; - i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare della L.N.D.; - le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 170,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare; - gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, debbono essere preannunciati, telegraficamente o a mezzo telefax, entro le ore 12 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate, a mezzo telefax, entro lo stesso termine al Giudice Sportivo della L.N.D. e contestualmente alla Società controparte.
Eventuali controdeduzioni della Società controparte dovranno pervenire, con lo stesso mezzo, entro le ore 15.00 dello stesso giorno al Giudice Sportivo della L.N.D. che decide, nel merito, in prima e definitiva ìstanza.
Gli eventuali reclami avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo della L.N.D. (esclusi quelli di carattere tecnico) devono pervenire alla Commissione Disciplinare della L.N.D., a mezzo telefax, entro e non oltre le ore 19.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente i provvedimenti che si intendono impugnare.
Limitatamente alla gara di finale, gli eventuali reclami dovranno essere preannunciati per iscritto all'arbitro entro il termine di 30 minuti successivi alla conclusione della gara e le motivazioni rimesse al Giudice Sportivo della L.N.D. entro un'ora dal termine delle gare stesse;
ART 6
NORME DI SVOLGIMENTO - GRADUATORIE
a) triangolari
- la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura della Segreteria della L.N.D., cosi come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:
- dei punti ottenuti negli incontri disputati; - della migliore differenza reti; - del maggior numero di reti segnate Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.
b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
ART. 7
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 12 del C.G.S..
ART. 8
EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI
Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente a quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art.17, commi 3 e 6, del C.G.S..
ART. 9
CAMPI E ORARI
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione sportiva dal Consiglio Direttivo della Lega. La Segreteria della L.N.D. può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo.
ART. 10
ARBITRI
Le terne arbitrali saranno designate direttamente dalla C.A.N. D, con criteri di prossimità geografica.
ART. 11
APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. |