PROCEDURA E MODALITÀ
RECLAMI E RICORSI
Onde facilitare le Società che intendano presentare reclami e ricorsi agli Organi di Giustizia Sportiva, segnaliamo tutte le modalità necessarie ad una corretta presentazione dei reclami e ricorsi.
1. RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO
Telegramma o telefax di preannuncio entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara;
Reclamo inviato entro il settimo giorno successivo alla gara. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.
Reclamo non generico ma contenente la motivazione, redatto su carta intestata e firmato dal Presidente o dal suo Delegato.
Il reclamo va spedito per lettera raccomandata, telefax o posta elettronica a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari (art. 38 comma 7 C.G.S.).
Copia del reclamo deve essere inviato, con le modalità di cui sopra, contemporaneamente alla Società avversaria.
La ricevuta della raccomandata o degli altri mezzi equipollenti deve essere inviata quale prova al Giudice Sportivo congiuntamente al reclamo.
Allegare la tassa reclamo o chiedere in alternativa l’addebito sul conto c/o Comitato Regionale FIGC.
2. RECLAMO O RICORSO
ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (o GIUDICE SPORTIVO DI II° GRADO PER SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO)
Stesse modalità del reclamo al Giudice Sportivo con esclusione del telegramma o telefax di preannuncio che NON è richiesto e con l’appropriata tassa di reclamo.
Il termine per la presentazione è di gg. 10 dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale (per i ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo),
Termine di 7 gg. per reclami relativi alla posizione irregolare dei calciatori. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.
Copia della raccomandata o altro mezzo utilizzato equipollente va inviata alla controparte (solo nel caso sia richiesta la modifica del risultato della gara).
3. RECLAMI AL
GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO
Sono legittimati a proporre reclamo le società, i loro Dirigenti, Soci e Tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano INTERESSE DIRETTO al reclamo stesso.
Il Giudice Sportivo adotta le sue decisioni senza contraddittorio, sulle risultanze dei Documenti Ufficiali, alla pari non è previsto che i reclamanti siano sentiti dal Giudice Sportivo.
4. COMPETENZE
Il Giudice Sportivo giudica sulla:
· Regolarità di svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’arbitro e che riguardino la discrezionalità dello stesso ai sensi della Regola 5 del regolamento di Gioco;
· Regolarità del campo di gioco (porte, misure del terreno di gioco, ecc.); in questo caso il reclamo deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla Società prima dell’inizio della gara; ovvero da specifica riserva verbale, nel caso che l’irregolarità sia sopravvenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulata dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere ala presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara;
· Posizione dei calciatori partecipanti alla gara (limite massimo d’impiego, limite delle sostituzioni ammesse, limite dei calciatori fuori quota, ecc.).
5. PROCEDIMENTO,
MODALITÀ’ E TERMINI
Il procedimento è instaurato:
· D’ufficio. (sulla base delle risultanze dei Documenti Ufficiali di gara);
· Su reclamo di parte:
Da tenere presente che:
· i reclami, anche se soltanto preannunciati telegraficamente, sono gravati dalla tassa reclamo;
· L’inosservanza delle formalità indicate al punto 1 (escluso la tassa di reclamo) costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame mentre nel mancato invio della tassa di reclamo, l’Organo giudicante cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento, eventualmente anche con l’addebito sul conto presso il Comitato Regionale.
· Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite. Vengono invece incamerate in ogni altro caso.
6.
RECLAMI O RICORSI ALLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE (o AL GIUDICE SPORTIVO DI 2° GRADO PER IL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO)
COMPETENZE
Le Commissioni Disciplinari (o i Giudici Sportivi di 2° grado)
GIUDICANO IN SECONDA ISTANZA sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi.
GIUDICANO IN PRIMA ISTANZA
· SULLA POSIZIONE IRREGOLARE DEI GIOCATORI che hanno preso parte alle gare (non tesserati, tesserati irregolarmente, squalificati o comunque non aventi titolo di partecipare alla gara);
· SUI CASI DI ILLECITO SPORTIVO E AMMINISTRATIVO nonché sulle violazioni dell’art. 24 dello Statuto Federale, dell’art. 1 C.G.S. e di ogni altra violazione per la quale è previsto deferimento della Procura Federale;
· NEI PROCEDIMENTI in ordine a sanzioni di natura NON economica irrogate o proposti dalla Società ai loro tesserati;
· SULLE SANZIONI relative a fatti segnalati da denuncia di Organi Federali;
· SU INVESTITURA DA PARTE DEL PRESIDENTE REGIONALE dopo la dichiarata nullità di un procedimento di I° grado dichiarato incongruo, illegittimo o comunque irregolare.
7. PROCEDIMENTO, MODALITÀ E TERMINI
Avverso le decisioni dei Giudici Sportivi è ammesso:
· Ricorso scritto inviato per raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 CGS) con le stesse modalità previste per i reclami proposti al Giudice Sportivo di I° grado (con esclusione del telegramma o telefax di preavviso che non è richiesto e con la variante dell’ammontare della tassa), entro il 10 ° giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che s’intende impugnare.
· i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte alla gara devono essere proposti entro il 7° giorno successivo alla gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.
· Nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del ricorso alla controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 CGS); la ricevuta di tale invio deve essere allegata al reclamo;
· I ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o trarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi Disciplinari ai fini istruttori. Le parti, per avvalersi di tale diritto, devono:
a) il ricorrente deve fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo;
b) la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi:
Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.
Con il reclamo di seconda istanza NON si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al Giudice Sportivo.
Non sono impugnabili in alcuna sede (e pertanto non è ammesso ricorso) ad eccezione dell’impugnazione del Presidente della FIGC e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
· squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni;
· inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;
· squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;
· provvedimenti pecuniari non superiori a :
E. 50,00 per società partecipanti ai campionati di 2ª, 3ª categoria e juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonchè per le società partecipanti ai campionati del Settore per l’attività giovanile e scolastica:
E 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque del calcio femminile.