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OBBLIGO DI IMPIEGO DI
CALCIATORI “GIOVANI” Norme relative all’impiego
di calciatori “Giovani” in vigore per la stagione sportiva 2004/2005 Campionato
di ECCELLENZA Alle gare del Campionato
Regionale di eccellenza ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata
dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. Tuttavia il Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in conformità alle
disposizioni regolamentari di cui all’art. 35 del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti, ha stabilito che nelle
gare dell’attivita’ ufficiale 2004/2005 le società partecipanti al
campionato regionale di Eccellenza
hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata
delle stesse, e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o
più dei partecipanti, almeno
UN
calciatore
nato dal 1° gennaio
1985 in
poi
ed UNO nato dal 1° gennaio 1986 in poi. Resta inteso che, in relazione
a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche
il caso di infortunio dei calciatori nati dal 1° gennaio 1985 e 1986. Resta peraltro inteso che
nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D.,
che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio -
promozione fra le seconde classificate per l’ammissione al Campionato di
serie D, ivi comprese - in quest’ultimo caso - quelle che si svolgono in
ambito regionale) potranno partecipare senza limitazione od obbligo tutti i
calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34 - comma 3 - delle NOIF. L’inosservanza delle
predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente ctabilite dai
Consigli Direttivi dei singoli Comitati Regionali se ed in quanto
deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della garaa previstaa
dall’art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. ____________________________________________________________________ Campionato
di PROMOZIONE Alle gare del Campionato
Regionale di Promozione ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata
dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. Tuttavia il Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in conformità alle
disposizioni regolamentari di cui all’art. 35 del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti, ha stabilito che nelle
gare dell’attivita’ ufficiale 2004/2005 le società partecipanti al
campionato regionale di Promozione hanno l’obbligo di impiegare, sin
dall’inizio e per l’intera durataa delle stesse, e, quindi, anche nel
caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno UN
calciatore nato dal 1° gennaio 1985 in poi. Resta inteso che, in relazione
a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche
il caso di infortunio del calciatore nato dal 1° gennaio 1985.
Resta peraltro inteso che
nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D.,
che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia) potranno partecipare
senza limitazione od obbligo tutti i calciatori regolarmente tesserati per
le rispettive Società che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di
età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 - comma 3 -
delle NOIF. L’inosservanza delle
predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente ctabilite dai
Consigli Direttivi dei singoli Comitati Regionali se ed in quanto
deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della garaa previstaa
dall’art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. ____________________________________________________________________
Campionato
Regionale Juniores “FUORI
QUOTA” Premesso che al campionato
Juniores Stagione Sportiva 2004/2005 potranno partecipare i calciatori nati
dall’ 1.1.1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età,
il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale del friuli Venezia Giulia ha
stabilito l’impiego di un massimo di QUATTRO
calciatori “fuori quota” nati dall’ 1.1.1985. La L.N.D. dispone affinchè in
tutte le gare del Campionato Regionale Juniores siano possibili CINQUE SOSTITUZIONI, così come avviene, tra l’altro, già
nei Campionati Provinciali. ____________________________________________________________________
Campionato
Provinciale Juniores “FUORI
QUOTA” Premesso che al campionato
Juniores Stagione Sportiva 2004/2005 potranno partecipare i calciatori nati
dall’ 1.1.1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età,
il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia ha
stabilito l’impiego di un massimo di CINQUE
calciatori “fuori quota” nati dall’ 1.1.1984 in poi. |