OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI”

 

Norme relative all’impiego di calciatori “Giovani” in vigore per la stagione sportiva 2004/2005

 

Campionato di ECCELLENZA

 

Alle gare del Campionato Regionale di eccellenza ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF.

 

Tuttavia il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ha stabilito che nelle gare dell’attivita’ ufficiale 2004/2005 le società partecipanti al campionato regionale di  Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse, e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno UN calciatore nato dal 1° gennaio 1985 in poi ed UNO nato dal 1° gennaio 1986 in poi.

 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso di infortunio dei calciatori nati dal 1° gennaio 1985 e 1986.

 

Resta peraltro inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio - promozione fra le seconde classificate per l’ammissione al Campionato di serie D, ivi comprese - in quest’ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito regionale) potranno partecipare senza limitazione od obbligo tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 - comma 3 - delle NOIF.

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente ctabilite dai Consigli Direttivi dei singoli Comitati Regionali se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della garaa previstaa dall’art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

 

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Campionato di PROMOZIONE

 

Alle gare del Campionato Regionale di Promozione ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF.

 

Tuttavia il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ha stabilito che nelle gare dell’attivita’ ufficiale 2004/2005 le società partecipanti al campionato regionale di Promozione hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durataa delle stesse, e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno UN calciatore nato dal 1° gennaio 1985 in poi.

 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso di infortunio del calciatore nato dal 1° gennaio 1985.

 

 

Resta peraltro inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia) potranno partecipare senza limitazione od obbligo tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 - comma 3 - delle NOIF.

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente ctabilite dai Consigli Direttivi dei singoli Comitati Regionali se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della garaa previstaa dall’art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

 

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Campionato Regionale Juniores  “FUORI QUOTA”

 

Premesso che al campionato Juniores Stagione Sportiva 2004/2005 potranno partecipare i calciatori nati dall’ 1.1.1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale del friuli Venezia Giulia ha stabilito l’impiego di un massimo di QUATTRO calciatori “fuori quota” nati dall’ 1.1.1985.

 

La L.N.D. dispone affinchè in tutte le gare del Campionato Regionale Juniores siano possibili CINQUE SOSTITUZIONI, così come avviene, tra l’altro, già nei Campionati Provinciali.

 

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Campionato Provinciale Juniores  “FUORI QUOTA”

 

Premesso che al campionato Juniores Stagione Sportiva 2004/2005 potranno partecipare i calciatori nati dall’ 1.1.1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia ha stabilito l’impiego di un massimo di CINQUE calciatori “fuori quota” nati dall’ 1.1.1984 in poi.

 

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