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ALLENATORI: NOTIZIE SUI TESSERAMENTI E ALTRO
E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato di serie D, al Campionato di Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata alle Società che, promosse in 2ª categoria o al Campionato di Serie "B" Femminile o Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, la Società interessata dovrà provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. Il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatore dilettanti per la stagione sportiva 2007/2008 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, si riportano: |
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Campionato di serie D Campionato di Eccellenza Campionato di Promozione Campionato di 1ª categoria Campionato di 2ª categoria Campionato Naz. Femminile serie "A" Campionato Naz. Femminile serie "A/2" Campionato Naz. Femminile serie "B" Campionato Naz. Calcio a Cinque serie "A" Campionato Naz. Calcio a Cinque serie "A/2" Campionato Naz. Calcio a Cinque serie "B" Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque Campionato Juniores Nazionale o Regionale Allenatore “squadre minori” |
E 14.000,00 E 11.500,00 E 9.500,00 E 7.500,00 E 3.000,00 E 12.500,00 E 9.500,00 E 7.800,00 E 14.000,00 E 10.500,00 E 7.800,00 E 3.000,00 E 3.000,00 E 3.000,00 |
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Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla L.N.D. e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. (scarica 1° contratto in formato .pdf) (scarica 2° contratto in formato .doc) Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra la Società e l'Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. La Divisione od il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica dell' accordo economico o dichiarazione. Per le Società di 2ª categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia. Le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti l'inizio dello stesso. In caso di contestazioni relative agli accordi economici competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la L.N.D.
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1.
Gli allenatori professionisti non
possono tesserarsi quali calciatori.
Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori
professionisti decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale
calciatore. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti Il possesso della tessera di Allenatore di Base o di Allenatore di 3 a Categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio a Cinque non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore ed alla partecipazione a gare L'Allenatore di Base, l’Allenatore di 3 a Categoria e l'Istruttore di Giovani Calciatori o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Gli allenatori provenienti da Federazioni estere, per poter essere tesserati da una società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere. Le società che intendono avvalersi di un allenatore proveniente da Federazione estera devono richiedere il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al diploma di allenatore conseguito presso la Federazione estera e all’attività svolta come allenatore
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